Art. 9. S t r u m e n t i 1. Le politiche attive del lavoro finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'Art. 8 sono realizzate in via generale dalle province, in coerenza con gli indirizzi regionali, e dalla Regione nei casi indicati all'Art. 3, comma 6, attraverso strumenti quali: a) percorsi formativi, sia per l'accesso al lavoro sia per l'acquisizione, l'adeguamento e la qualificazione delle competenze professionali, ai sensi del capo III, sezione IV della legge regionale n. 12 del 2003; b) gli assegni formativi di cui all'Art. 14 della legge regionale n. 12 del 2003, i quali, nel caso siano erogati a persone non occupate, possono prevedere anche indennita' di frequenza; c) attivita' di orientamento, secondo quanto previsto all'Art. 23; d) tirocini, ai sensi degli articoli 24, 25 e 26; e) preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro, di cui all'Art. 32, comma 3, lettera d); f) incentivi, secondo le priorita' di cui all'Art. 11; g) gli assegni di servizio di cui all'Art. 10.