Art. 9.
                          S t r u m e n t i

    1.  Le  politiche  attive del lavoro finalizzate al perseguimento
degli  obiettivi  di  cui  all'Art. 8 sono realizzate in via generale
dalle  province,  in  coerenza  con  gli indirizzi regionali, e dalla
Regione  nei  casi indicati all'Art. 3, comma 6, attraverso strumenti
quali:
      a) percorsi  formativi,  sia  per  l'accesso  al lavoro sia per
l'acquisizione,  l'adeguamento  e  la qualificazione delle competenze
professionali,  ai  sensi  del  capo  III,  sezione  IV  della  legge
regionale n. 12 del 2003;
      b) gli  assegni  formativi  di  cui  all'Art.  14  della  legge
regionale  n.  12 del 2003, i quali, nel caso siano erogati a persone
non occupate, possono prevedere anche indennita' di frequenza;
      c) attivita'  di orientamento, secondo quanto previsto all'Art.
23;
      d) tirocini, ai sensi degli articoli 24, 25 e 26;
      e) preselezione  ed  incrocio fra domanda ed offerta di lavoro,
di cui all'Art. 32, comma 3, lettera d);
      f) incentivi, secondo le priorita' di cui all'Art. 11;
      g) gli assegni di servizio di cui all'Art. 10.