Art. 10.
                   Fondo regionale per la montagna
    1.  Nel  bilancio  della  Regione  e'  istituito  un fondo per la
montagna.
    2. Il fondo e' alimentato da:
      a) trasferimenti  statali  derivanti dal fondo nazionale per la
montagna;
      b) finanziamenti   comunitari   volti   a  sostenere  programmi
regionali di sviluppo per le zone montane;
      c) risorse  regionali necessarie ad integrare le risorse di cui
alla lettera b).
    3.  La  Regione contribuisce inoltre allo sviluppo della montagna
con  i  trasferimenti di cui al capo III per l'esercizio integrato di
funzioni e per le spese di investimento delle comunita' montane e con
gli  altri  interventi  a  favore  dei  piccoli comuni previsti dalla
presente legge.
    4.  Gli  stanziamenti del fondo per la montagna sono destinati al
finanziamento  degli interventi speciali per la montagna previsti nei
piani di cui al comma 5 dell'Art. 5. Sono prioritariamente finanziati
gli interventi nei seguenti settori:
      a) promozione  dell'occupazione  e tutela ambientale, di cui ai
commi 1  e  2  dell'Art.  7  ed  al  comma 1  dell'Art. 8 della legge
31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane);
      b) gestione  del  patrimonio forestale, per le finalita' di cui
all'Art. 9 della legge n. 97 del 1994;
      c) tutela dei prodotti tipici, per le finalita' di cui all'Art.
15 della legge n. 97 del 1994.
    5. La Regione trasferisce inoltre a ciascuna comunita' montana, a
valere  sul  fondo  per  la  montagna,  risorse  finanziarie  per  la
concessione   di   contributi  per  piccole  opere  ed  attivita'  di
manutenzione  ambientale, concernenti proprieta' agro-silvo-pastorali
di cui al comma 3 dell'Art. 7 della legge n. 97 del 1994.
    6.  Le  risorse  di cui al presente articolo sono assegnate sulla
base di un programma triennale articolato sui seguenti criteri:
      a) superficie del territorio;
      b) popolazione      attiva      occupata      in      attivita'
agro-silvo-pastorali e attivita' artigianali a queste collegate;
      c) spopolamento ed emigrazione riferiti agli ultimi dieci anni;
      d) arretratezza  delle  strutture  agricole  e carenza di altre
attivita'  produttive,  carenza  di  servizi e difficolta' di accesso
nella fruizione dei servizi pubblici fondamentali;
      e) premialita'   per  quelle  realta'  che  dimostrino maggiore
efficienza  ed  efficacia  nell'utilizzo  dei fondi in relazione agli
obiettivi individuati dal programma.
    7.  Sono  fatti  salvi  diversi criteri derivanti dalle normative
dell'Unione  europea  per  i  fondi  relativi  a  programmi  da  essa
finanziati.
    8.  La  giunta  regionale  promuove  intese ed assicura procedure
idonee  per consentire l'accesso alle provvidenze anche dei territori
montani dei comuni che non aderiscono ad una comunita' montana.
    9. Il programma di cui al comma 6 e' predisposto dalla giunta, su
proposta  dell'assessore  regionale  degli  enti locali, e inviato al
parere della commissione consiliare competente per materia. Il parere
e'  espresso  entro  trenta  giorni,  decorsi i quali si prescinde da
esso.  Il  programma  e' quindi sottoposto alla conferenza permanente
Regione  -  enti  locali  per  l'acquisizione  dell'intesa  ai  sensi
dell'Art.  13  della  legge  regionale n. 1 del 2005 e pubblicato con
decreto del Presidente della Regione.
    10.  All'assegnazione  ed  al  trasferimento delle somme provvede
annualmente,   sulla   base   del   programma   di  cui  al  comma 6,
l'assessorato degli enti locali.