Art. 10. Fondo regionale per la montagna 1. Nel bilancio della Regione e' istituito un fondo per la montagna. 2. Il fondo e' alimentato da: a) trasferimenti statali derivanti dal fondo nazionale per la montagna; b) finanziamenti comunitari volti a sostenere programmi regionali di sviluppo per le zone montane; c) risorse regionali necessarie ad integrare le risorse di cui alla lettera b). 3. La Regione contribuisce inoltre allo sviluppo della montagna con i trasferimenti di cui al capo III per l'esercizio integrato di funzioni e per le spese di investimento delle comunita' montane e con gli altri interventi a favore dei piccoli comuni previsti dalla presente legge. 4. Gli stanziamenti del fondo per la montagna sono destinati al finanziamento degli interventi speciali per la montagna previsti nei piani di cui al comma 5 dell'Art. 5. Sono prioritariamente finanziati gli interventi nei seguenti settori: a) promozione dell'occupazione e tutela ambientale, di cui ai commi 1 e 2 dell'Art. 7 ed al comma 1 dell'Art. 8 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane); b) gestione del patrimonio forestale, per le finalita' di cui all'Art. 9 della legge n. 97 del 1994; c) tutela dei prodotti tipici, per le finalita' di cui all'Art. 15 della legge n. 97 del 1994. 5. La Regione trasferisce inoltre a ciascuna comunita' montana, a valere sul fondo per la montagna, risorse finanziarie per la concessione di contributi per piccole opere ed attivita' di manutenzione ambientale, concernenti proprieta' agro-silvo-pastorali di cui al comma 3 dell'Art. 7 della legge n. 97 del 1994. 6. Le risorse di cui al presente articolo sono assegnate sulla base di un programma triennale articolato sui seguenti criteri: a) superficie del territorio; b) popolazione attiva occupata in attivita' agro-silvo-pastorali e attivita' artigianali a queste collegate; c) spopolamento ed emigrazione riferiti agli ultimi dieci anni; d) arretratezza delle strutture agricole e carenza di altre attivita' produttive, carenza di servizi e difficolta' di accesso nella fruizione dei servizi pubblici fondamentali; e) premialita' per quelle realta' che dimostrino maggiore efficienza ed efficacia nell'utilizzo dei fondi in relazione agli obiettivi individuati dal programma. 7. Sono fatti salvi diversi criteri derivanti dalle normative dell'Unione europea per i fondi relativi a programmi da essa finanziati. 8. La giunta regionale promuove intese ed assicura procedure idonee per consentire l'accesso alle provvidenze anche dei territori montani dei comuni che non aderiscono ad una comunita' montana. 9. Il programma di cui al comma 6 e' predisposto dalla giunta, su proposta dell'assessore regionale degli enti locali, e inviato al parere della commissione consiliare competente per materia. Il parere e' espresso entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde da esso. Il programma e' quindi sottoposto alla conferenza permanente Regione - enti locali per l'acquisizione dell'intesa ai sensi dell'Art. 13 della legge regionale n. 1 del 2005 e pubblicato con decreto del Presidente della Regione. 10. All'assegnazione ed al trasferimento delle somme provvede annualmente, sulla base del programma di cui al comma 6, l'assessorato degli enti locali.