Art. 5.
                          Comunita' montane
    1.  Il presente capo disciplina le modalita' di costituzione, gli
ambiti  territoriali,  i  rapporti  con  gli altri enti e le funzioni
delle  comunita'  montane  della Sardegna. Per quanto non previsto si
applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000.
    2.  Le  comunita'  montane  sono  unioni  di  comuni, enti locali
costituiti  fra comuni, anche appartenenti a province diverse, per la
valonizzazione  delle  zone montane e per l'esercizio associato delle
funzioni comunali.
    3.  Un comune non puo' far parte contemporaneamente di una unione
di comuni e di una comunita' montana.
    4. Le comunita' montane:
      a) gestiscono gli interventi speciali per la montagna stabiliti
dalla  normativa  dell'Unione  europea  e  dalla  legge  regionale  e
nazionale;
      b) esercitano  le  funzioni  proprie  dei  comuni,  o  ad  essi
conferite, che i comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma
associata;
      c) esercitano le funzioni ad esse delegate dalle province.
    5.  Le  comunita'  montane  adottano piani organici di sviluppo e
valorizzazione  del  territorio  montano.  I  piani  stabiliscono gli
obiettivi  generali  dell'azione della comunita' montana, individuano
gli  interventi  speciali  per  la  montagna,  ai  sensi  del comma 4
dell'Art.  1  della  legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni
per  le zone montane), indicando i tempi di attuazione e i criteri di
valutazione  e ne assicurano il raccordo con l'insieme delle funzioni
esercitate  dalla comunita'. Con programmi annuali di attuazione sono
approvati  i progetti per la realizzazione degli interventi speciali.
I  piani organici ed i programmi annuali sono trasmessi all'assessore
competente  in  materia di enti locali ai fini della ripartizione del
fondo per la montagna ai sensi dell'Art. 10.