Art. 5. Comunita' montane 1. Il presente capo disciplina le modalita' di costituzione, gli ambiti territoriali, i rapporti con gli altri enti e le funzioni delle comunita' montane della Sardegna. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000. 2. Le comunita' montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni, anche appartenenti a province diverse, per la valonizzazione delle zone montane e per l'esercizio associato delle funzioni comunali. 3. Un comune non puo' far parte contemporaneamente di una unione di comuni e di una comunita' montana. 4. Le comunita' montane: a) gestiscono gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge regionale e nazionale; b) esercitano le funzioni proprie dei comuni, o ad essi conferite, che i comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata; c) esercitano le funzioni ad esse delegate dalle province. 5. Le comunita' montane adottano piani organici di sviluppo e valorizzazione del territorio montano. I piani stabiliscono gli obiettivi generali dell'azione della comunita' montana, individuano gli interventi speciali per la montagna, ai sensi del comma 4 dell'Art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), indicando i tempi di attuazione e i criteri di valutazione e ne assicurano il raccordo con l'insieme delle funzioni esercitate dalla comunita'. Con programmi annuali di attuazione sono approvati i progetti per la realizzazione degli interventi speciali. I piani organici ed i programmi annuali sono trasmessi all'assessore competente in materia di enti locali ai fini della ripartizione del fondo per la montagna ai sensi dell'Art. 10.