Art. 6.
                Caratteri dei comuni elenco regionale
    1.  Per  la  costituzione  delle comunita' montane ai sensi della
presente  legge,  sono  considerati  i  comuni  il  cui territorio e'
situato almeno per il 50 per cento al di sopra dei quattrocento metri
di  altitudine  dal livello del mare e quelli nei quali il dislivello
tra la quota alti metrica inferiore e quella superiore del territorio
comunale  e' di almeno seicento metri, purche' almeno il 30 per cento
del  loro  territorio  sia situato al di sopra dei quattrocento metri
sul livello del mare.
    2.  L'assessorato  regionale competente in materia di enti locali
predispone  l'elenco dei comuni aventi i caratteri di cui al comma 1.
L'elenco  e'  pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro
sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.