Art. 6. Caratteri dei comuni elenco regionale 1. Per la costituzione delle comunita' montane ai sensi della presente legge, sono considerati i comuni il cui territorio e' situato almeno per il 50 per cento al di sopra dei quattrocento metri di altitudine dal livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota alti metrica inferiore e quella superiore del territorio comunale e' di almeno seicento metri, purche' almeno il 30 per cento del loro territorio sia situato al di sopra dei quattrocento metri sul livello del mare. 2. L'assessorato regionale competente in materia di enti locali predispone l'elenco dei comuni aventi i caratteri di cui al comma 1. L'elenco e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.