Art. 7. Composizione delle comunita' montane 1. Le comunita' montane sono costituite fra comuni montani indicati nell'elenco di cui comma 2 dell'Art. 6 e che si trovano di norma tra loro in continuita' territoriale. 2. In deroga al comma 1 possono far parte delle comunita' montane i comuni il cui territorio sia interamente racchiuso in quello di uno o piu' comuni montani e quelli che per almeno il 60 per cento del proprio perimetro confinino con territori di comuni montani. 3. Non possono far parte delle comunita' montane i comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, i capoluoghi di provincia, comprese quelle istituite con legge regionale, salvo il caso in cui la qualifica di capoluogo sia attribuita a piu' di un comune per una medesima provincia. 4. L'ambito territoriale della comunita' montana non puo' coincidere con quello di un'intera provincia, comprese quelle istituite con legge regionale. 5. Possono essere costituite comunita' montane con popolazione compresa, di norma, fra 15.000 e i 25.000 abitanti. 6. Fino a quando non diversamente previsto dal piano di cui all'Art. 2, le comunita' montane costituite ai sensi del presente articolo costituiscono ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni e beneficiano degli interventi previsti dalla presente legge. 7. La mancata adesione di un comune ad una comunita' montana istituita ai sensi della presente legge, non priva il territorio montano dello stesso dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali. L'adesione di un comune ad una comunita' montana istituita ai sensi della presente legge non comporta l'attribuzione dei benefici previsti per la montagna.