Art. 7.
                Composizione delle comunita' montane
    1.  Le  comunita'  montane  sono  costituite  fra  comuni montani
indicati  nell'elenco  di cui comma 2 dell'Art. 6 e che si trovano di
norma tra loro in continuita' territoriale.
    2. In deroga al comma 1 possono far parte delle comunita' montane
i comuni il cui territorio sia interamente racchiuso in quello di uno
o  piu'  comuni  montani  e quelli che per almeno il 60 per cento del
proprio perimetro confinino con territori di comuni montani.
    3.  Non  possono  far  parte delle comunita' montane i comuni con
popolazione  superiore ai 40.000 abitanti, i capoluoghi di provincia,
comprese  quelle  istituite con legge regionale, salvo il caso in cui
la  qualifica di capoluogo sia attribuita a piu' di un comune per una
medesima provincia.
    4.   L'ambito  territoriale  della  comunita'  montana  non  puo'
coincidere   con  quello  di  un'intera  provincia,  comprese  quelle
istituite con legge regionale.
    5.  Possono  essere  costituite comunita' montane con popolazione
compresa, di norma, fra 15.000 e i 25.000 abitanti.
    6.  Fino  a  quando  non  diversamente  previsto dal piano di cui
all'Art.  2,  le  comunita'  montane costituite ai sensi del presente
articolo  costituiscono  ambiti adeguati per l'esercizio associato di
funzioni  e  beneficiano  degli  interventi  previsti  dalla presente
legge.
    7.  La  mancata  adesione  di  un comune ad una comunita' montana
istituita  ai  sensi  della  presente  legge, non priva il territorio
montano  dello stesso dei benefici e degli interventi speciali per la
montagna   stabiliti  dall'Unione  europea  e  dalle  leggi  statali.
L'adesione  di  un comune ad una comunita' montana istituita ai sensi
della   presente  legge  non  comporta  l'attribuzione  dei  benefici
previsti per la montagna.