Art. 9. S t a t u t o 1. Lo statuto individua gli organi della comunita' e le modalita' per la loro costituzione nel rispetto delle norme di cui al presente articolo. 2. Il presidente e' scelto fra i sindaci e gli organi esecutivi sono composti da sindaci o da assessori dei comuni della comunita' montana. 3. L'organo esecutivo, espressione della maggioranza dell'organo assembleare, e' composto da non piu' di quattro assessori e dal presidente. Le indennita' del presidente e degli assessori non possono rispettivamente superare quelle del sindaco e degli assessori del comune piu' popoloso facente parte della comunita'. 4. Per gli altri organi valgono i limiti previsti per i comuni di dimensione pari alla popolazione complessiva della comunita'. 5. Lo statuto prevede inoltre: a) i principi fondamentali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e per la gestione delle funzioni delegate dai comuni; b) le forme di collaborazione fra la comunita' montana e gli altri enti locali operanti nel territorio; c) le forme di consultazione e di partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi ed il loro accesso ad atti ed informazioni.