Art. 9.
                            S t a t u t o
    1. Lo statuto individua gli organi della comunita' e le modalita'
per  la loro costituzione nel rispetto delle norme di cui al presente
articolo.
    2.  Il  presidente e' scelto fra i sindaci e gli organi esecutivi
sono  composti  da  sindaci o da assessori dei comuni della comunita'
montana.
    3.  L'organo esecutivo, espressione della maggioranza dell'organo
assembleare,  e'  composto  da  non  piu'  di quattro assessori e dal
presidente.  Le  indennita'  del  presidente  e  degli  assessori non
possono rispettivamente superare quelle del sindaco e degli assessori
del comune piu' popoloso facente parte della comunita'.
    4. Per gli altri organi valgono i limiti previsti per i comuni di
dimensione pari alla popolazione complessiva della comunita'.
    5. Lo statuto prevede inoltre:
      a) i principi fondamentali per l'ordinamento degli uffici e dei
servizi e per la gestione delle funzioni delegate dai comuni;
      b) le  forme  di  collaborazione fra la comunita' montana e gli
altri enti locali operanti nel territorio;
      c) le  forme di consultazione e di partecipazione dei cittadini
ai  procedimenti  amministrativi  ed  il  loro  accesso  ad  atti  ed
informazioni.