Art. 6. Domanda di autorizzazione 1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e' presentata all'ente competente almeno quarantacinque giorni prima della manifestazione per quelle di competenza provinciale e almeno trenta giorni prima per quelle di competenza comunale. 2. Copia della domanda e' contemporaneamente inoltrata: a) alla questura, per le verifiche sotto il profilo dell'ordine pubblico, ai sensi dell'Art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992; b) alla prefettura, per le valutazioni riguardo alla chiusura totale o parziale delle strade; c) a tutti i comuni territorialmente interessati dalla manifestazione, per eventuali osservazioni in merito allo svolgimento della stessa. 3. Ai fini del rilascio del nullaosta, di cui all'Art. 4, comma 150-quater, della legge regionale n. 1/2000, gli enti proprietari delle strade ed aree pubbliche si attengono unicamente a valutazioni tecniche relative allo stato della strada ed alla compatibilita' della manifestazione con le esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale ed alla conservazione del patrimonio stradale. 4. Nel caso in cui il nullaosta non sia gia' allegato alla domanda di autorizzazione, l'ente autorizzante provvede a richiederlo, senza altri oneri a carico dei soggetti richiedenti, anche a mezzo fax o per posta elettronica. Il nullaosta si intende tacitamente acquisito qualora, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, l'ente proprietario delle strade ed aree pubbliche non abbia comunicato un provvedimento negativo. 5. Salvo il potere di dettare norme regolamentari per l'organizzazione e lo svolgimento della funzione autorizzatoria, comuni e province stabiliscono con apposito provvedimento i contenuti e lo schema della domanda di autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'Art. 7.