Art. 6.
                      Domanda di autorizzazione

    1.  La  domanda per il rilascio dell'autorizzazione e' presentata
all'ente   competente   almeno   quarantacinque  giorni  prima  della
manifestazione  per  quelle di competenza provinciale e almeno trenta
giorni prima per quelle di competenza comunale.
    2. Copia della domanda e' contemporaneamente inoltrata:
      a) alla questura, per le verifiche sotto il profilo dell'ordine
pubblico,  ai sensi dell'Art. 12, comma 1, del decreto legislativo n.
285/1992;
      b) alla  prefettura,  per le valutazioni riguardo alla chiusura
totale o parziale delle strade;
      c) a   tutti   i   comuni  territorialmente  interessati  dalla
manifestazione, per eventuali osservazioni in merito allo svolgimento
della stessa.
    3.  Ai  fini del rilascio del nullaosta, di cui all'Art. 4, comma
150-quater,  della  legge  regionale  n. 1/2000, gli enti proprietari
delle  strade ed aree pubbliche si attengono unicamente a valutazioni
tecniche  relative  allo  stato  della  strada ed alla compatibilita'
della  manifestazione  con  le esigenze connesse alla sicurezza della
circolazione stradale ed alla conservazione del patrimonio stradale.
    4.  Nel  caso  in  cui  il  nullaosta  non sia gia' allegato alla
domanda   di   autorizzazione,   l'ente   autorizzante   provvede   a
richiederlo,  senza  altri  oneri  a carico dei soggetti richiedenti,
anche  a  mezzo  fax o per posta elettronica. Il nullaosta si intende
tacitamente  acquisito qualora, entro quindici giorni dalla ricezione
della  richiesta,  l'ente proprietario delle strade ed aree pubbliche
non abbia comunicato un provvedimento negativo.
    5.   Salvo   il   potere   di  dettare  norme  regolamentari  per
l'organizzazione  e  lo  svolgimento  della  funzione autorizzatoria,
comuni e province stabiliscono con apposito provvedimento i contenuti
e  lo  schema  della  domanda  di  autorizzazione, nel rispetto delle
disposizioni del presente articolo e dell'Art. 7.