Art. 7.
                    Contenuti dell'autorizzazione

    1. I provvedimenti autorizzativi contengono i seguenti dati:
      a) riferimento alle norme vigenti in materia;
      b) nome  e  cognome del richiedente, residenza, codice fiscale,
numero  di  telefono  e  di  fax,  nome  del  gruppo o della societa'
sportiva e relativa sede;
      c) denominazione e tipologia della gara;
      d) luogo, data e ora di svolgimento;
      e) strade interessate;
      f) indicazione  dei nullaosta rilasciati dagli enti proprietari
delle strade o delle aree pubbliche interessate dalla manifestazione,
ovvero della sua acquisizione tacita a norma dell'Art. 6, comma 4;
      g) elenco,  ordinato secondo lo sviluppo del tracciato di gara,
dei comuni interessati e del tragitto alternativo;
      h) numero  dei  partecipanti; nel caso in cui non sia possibile
verificarne  il  numero esatto fino alla chiusura delle iscrizioni e'
indicato  il  numero  dei  partecipanti  dell'anno precedente, oppure
dell'ultima edizione effettuata;
      i) prescrizioni  concernenti  la  sicurezza in riferimento alle
disposizioni di cui al presente regolamento;
      j) estremi  del  contratto  della  polizza  per responsabilita'
civile  a  cose  e  a  terzi  del  richiedente  ai sensi dell'Art. 9,
comma 6, del decreto legislativo n. 285/1992;
      k) estremi  del  contratto  della polizza assicurativa a favore
dei partecipanti, ivi compresi i veicoli al seguito, per le sole gare
di cui all'Art. 2, comma 3, lettera b);
      l) copia  delle  abilitazioni  della  scorta  tecnica  prevista
dall'Art. 9;
      m) elenco  del  personale  di  cui  alla lettera a) del comma 1
dell'Art. 5.
    2. Per le domande relative a gare con veicoli a motore, in cui e'
prevista una velocita' di percorrenza superiore a quaranta chilometri
orari, l'autorizzazione contiene inoltre:
      a) indicazione  del  nullaosta  rilasciato  dal Ministero delle
infrastrutture  e dei trasporti con allegato il preventivo parere del
CONI  ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'Art. 9 del decreto legislativo
n. 285/1992;
      b) menzione  del collaudo del percorso di gara effettuato dagli
organi competenti.