Art. 8.
                    Rilascio dell'autorizzazione

    1.  Il provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione e'
adottato  almeno  sette  giorni  prima  di  quello  per  il  quale e'
programmata la competizione.
    2. L'eventuale diniego dell'autorizzazione e' motivato unicamente
da esigenze di sicurezza della circolazione, da valutazioni in merito
all'ordine  o  all'incolumita' pubblici ovvero dalla concomitanza con
altra manifestazione.
    3. L'efficacia della autorizzazione e' subordinata all'emanazione
dell'ordinanza  di  chiusura  delle  strade  e  di  limitazione della
circolazione  ai  sensi dell'Art. 6, comma 1, e dell'Art. 7, comma 1,
del  decreto legislativo n. 285/1992, in mancanza della quale la gara
non puo' avere luogo.