Art. 8. Rilascio dell'autorizzazione 1. Il provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione e' adottato almeno sette giorni prima di quello per il quale e' programmata la competizione. 2. L'eventuale diniego dell'autorizzazione e' motivato unicamente da esigenze di sicurezza della circolazione, da valutazioni in merito all'ordine o all'incolumita' pubblici ovvero dalla concomitanza con altra manifestazione. 3. L'efficacia della autorizzazione e' subordinata all'emanazione dell'ordinanza di chiusura delle strade e di limitazione della circolazione ai sensi dell'Art. 6, comma 1, e dell'Art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992, in mancanza della quale la gara non puo' avere luogo.