Art. 20.
                        Campo di applicazione
    1.   Le  disposizioni  di  cui  al  presente  capo  si  applicano
esclusivamente  alle  piscine  facenti  parte  di  condomini  di  cui
all'Art.  3,  comma 1,  lettera b),  e  contengono  i  criteri per la
gestione ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza.