Art. 21. Caratteristiche generali delle piscine condominiali 1. L'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche deve essere assicurato attraverso un acquedotto pubblico o attraverso altre fonti qualitativamente rispondenti ai requisiti di cui all'Art. 8, per le piscine ad uso pubblico di cui al capo II. 2. Il fabbisogno idrico deve essere quantificato in rapporto alla densita' dei bagnanti definito dal regolamento regionale di cui all'Art. 5. 3. L'area di insediamento dell'impianto piscina deve consentire l'accessibilita' ai mezzi di servizio e di soccorso ed ai disabili di cui alla legge n. 104/1992.