Art. 21.
         Caratteristiche generali delle piscine condominiali
    1.  L'approvvigionamento  idrico per l'alimentazione delle vasche
deve essere assicurato attraverso un acquedotto pubblico o attraverso
altre fonti qualitativamente rispondenti ai requisiti di cui all'Art.
8, per le piscine ad uso pubblico di cui al capo II.
    2. Il fabbisogno idrico deve essere quantificato in rapporto alla
densita'  dei  bagnanti  definito  dal  regolamento  regionale di cui
all'Art. 5.
    3.  L'area  di insediamento dell'impianto piscina deve consentire
l'accessibilita' ai mezzi di servizio e di soccorso ed ai disabili di
cui alla legge n. 104/1992.