Art. 24.
                       Assistente ai bagnanti
    1.  Nel  caso in cui l'assemblea condominiale preveda la presenza
di  un  assistente  ai  bagnanti,  definito  ai  sensi  dell'Art. 12,
comma 2,  questi vigila, ai fini della sicurezza, sulle attivita' che
si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca.
    2.  La  presenza  dell'assistente  ai  bagnanti, ove prevista, e'
assicurata durante l'orario di utilizzo della piscina.
    3.  L'assenza dell'assistente ai bagnanti, o la sua presenza solo
in  determinate fasce orarie, deve essere evidenziata nel regolamento
interno della piscina di cui all'Art. 25.
    4.  Qualora  non  sia  prevista  la  presenza  dell'assistente ai
bagnanti, l'area della piscina deve essere adeguatamente protetta nel
rispetto  del  divieto  di  accesso  incontrollato  nei confronti dei
minori di anni quattordici, al fine di salvaguardarne l'incolumita'.