Art. 24. Assistente ai bagnanti 1. Nel caso in cui l'assemblea condominiale preveda la presenza di un assistente ai bagnanti, definito ai sensi dell'Art. 12, comma 2, questi vigila, ai fini della sicurezza, sulle attivita' che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. 2. La presenza dell'assistente ai bagnanti, ove prevista, e' assicurata durante l'orario di utilizzo della piscina. 3. L'assenza dell'assistente ai bagnanti, o la sua presenza solo in determinate fasce orarie, deve essere evidenziata nel regolamento interno della piscina di cui all'Art. 25. 4. Qualora non sia prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti, l'area della piscina deve essere adeguatamente protetta nel rispetto del divieto di accesso incontrollato nei confronti dei minori di anni quattordici, al fine di salvaguardarne l'incolumita'.