Art. 10. Carta Famiglia 1. La Regione istituisce il beneficio denominato «Carta Famiglia». 2. La Carta Famiglia attribuisce il diritto all'applicazione di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe per la fornitura di beni e la fruizione di servizi significativi nella vita familiare, ovvero di particolari imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria. 3. Con regolamento regionale sono determinate le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta Famiglia, le modalita' di intervento per le agevolazioni su imposte e tasse, le percentuali di agevolazione e riduzione dei costi e delle tariffe graduate in relazione all'indicatore di situazione economica equivalente e al numero dei figli, nonche' le modalita' di riparto ai comuni dei finanziamenti necessari. 4. La giunta regionale definisce le linee guida per la stipulazione di convenzioni tra comuni e soggetti pubblici e privati che forniscono i beni e servizi di cui al comma 2, determinando le condizioni e le modalita' di parziale o totale rimborso. 5. La Carta Famiglia e' attribuita dal comune di residenza al genitore o ai genitori con almeno un figlio a carico. Il genitore o almeno uno dei genitori deve essere residente in Regione da almeno un anno. In caso di separazione o divorzio, la Carta e' attribuita al genitore che ha cura della ordinaria gestione del figlio a carico e che con esso convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l'affidamento o l'abituale collocazione abitativa del figlio. La Carta e' riconosciuta anche ai genitori adottivi o affidatari, fin dall'avvio dell'affidamento preadottivo, nonche' alle famiglie e alle persone singole affidatarie di minori, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), e successive modifiche, per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.