Art. 11. Iniziative formative per il reinserimento lavorativo 1. Al fine di incentivare il reinserimento lavorativo dei genitori con impegni di assistenza nei confronti di figli con disabilita' o di figli minori in eta' non scolare, la Regione promuove e sostiene la partecipazione a iniziative formative realizzate da enti accreditati secondo quanto disposto dall'Art. 50 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro).