Art. 11.
        Iniziative formative per il reinserimento lavorativo

    1.  Al  fine  di  incentivare  il  reinserimento  lavorativo  dei
genitori  con  impegni  di  assistenza  nei  confronti  di  figli con
disabilita'  o  di  figli  minori  in  eta'  non  scolare, la Regione
promuove   e   sostiene  la  partecipazione  a  iniziative  formative
realizzate  da  enti accreditati secondo quanto disposto dall'Art. 50
della  legge  regionale  9 agosto  2005,  n.  18 (Norme regionali per
l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro).