Art. 12.
                         Prestiti sull'onore

    1.  In  attuazione  di quanto previsto dall'Art. 58, commi 2 e 3,
della legge regionale n. 6/2006, l'Amministrazione regionale sostiene
i  comuni che, nell'ambito del Servizio sociale dei comuni, stipulano
convenzioni  con  istituti  di  credito  finalizzate  a promuovere la
concessione  di  prestiti  sull'onore  a  tasso agevolato a favore di
singoli  o di nuclei familiari che non dispongono di adeguate risorse
economiche.
    2.  Con  regolamento  regionale sono individuate le modalita' e i
criteri  per  la  ripartizione,  tra  gli  enti  gestori del servizio
sociale  dei comuni, delle risorse destinate alle finalita' di cui al
comma 1,  nonche'  le  modalita'  di  supporto  agli  enti stessi nel
rapporto con gli istituti di credito.