Art. 12. Prestiti sull'onore 1. In attuazione di quanto previsto dall'Art. 58, commi 2 e 3, della legge regionale n. 6/2006, l'Amministrazione regionale sostiene i comuni che, nell'ambito del Servizio sociale dei comuni, stipulano convenzioni con istituti di credito finalizzate a promuovere la concessione di prestiti sull'onore a tasso agevolato a favore di singoli o di nuclei familiari che non dispongono di adeguate risorse economiche. 2. Con regolamento regionale sono individuate le modalita' e i criteri per la ripartizione, tra gli enti gestori del servizio sociale dei comuni, delle risorse destinate alle finalita' di cui al comma 1, nonche' le modalita' di supporto agli enti stessi nel rapporto con gli istituti di credito.