Art. 8.
                  Sostegno economico alle gestanti

    1.   Al   fine   del  riconoscimento  del  valore  sociale  della
genitorialita',  la  Regione, nell'ambito dell'attuazione del reddito
di  base  e  dei  progetti  di inclusione per la cittadinanza, di cui
all'Art.  59  della legge regionale n. 6/2006, individua le modalita'
per  sostenere  le  gestanti in situazioni di disagio socio-economico
per  la durata del periodo della gravidanza e per i primi sei mesi di
vita del bambino. La gestante ha diritto di accedere alle prestazioni
previste anche se minorenne: