Art. 8. Sostegno economico alle gestanti 1. Al fine del riconoscimento del valore sociale della genitorialita', la Regione, nell'ambito dell'attuazione del reddito di base e dei progetti di inclusione per la cittadinanza, di cui all'Art. 59 della legge regionale n. 6/2006, individua le modalita' per sostenere le gestanti in situazioni di disagio socio-economico per la durata del periodo della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino. La gestante ha diritto di accedere alle prestazioni previste anche se minorenne: