Art. 9. Sostegno alla funzione educativa 1. La Regione riconosce la valenza sociale della funzione educativa e formativa svolta dai genitori. A tal fine la Regione, nell'ambito dell'attuazione del reddito di base e dei progetti di inclusione per la cittadinanza, di cui all'Art. 59 della legge regionale n. 6/2006, individua le modalita' per sostenere i genitori o il genitore, con uno o piu' figli minori, il cui reddito sia ridotto al di sotto del limite stabilito ai sensi del medesimo Art. 59 in conseguenza del verificarsi di una o piu' delle seguenti situazioni: a) perdita del lavoro ovvero modificazione della situazione lavorativa di uno dei genitori entro i primi otto anni di vita del bambino; b) decesso di familiare percettore di reddito o uscita dal nucleo familiare di soggetto titolare di reddito; c) inabilita' temporanea al lavoro di lavoratore autonomo, unico titolare di reddito nell'ambito del nucleo familiare, per periodi esorbitanti la copertura assicurativa ovvero in assenza di garanzie assicurative anche individuali. 2. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di adozione di minori o affidamento preadottivo. 3. Qualora la situazione di cui al comma 1, lettera a), intervenga nei dodici mesi successivi all'adozione o all'affidamento preadottivo, si considerano anche i casi in cui i minori abbiano un'eta' compresa tra gli otto e i dodici anni.