Art. 9.
                  Sostegno alla funzione educativa

    1.  La  Regione  riconosce  la  valenza  sociale  della  funzione
educativa  e  formativa  svolta  dai genitori. A tal fine la Regione,
nell'ambito  dell'attuazione  del  reddito  di base e dei progetti di
inclusione  per  la  cittadinanza,  di  cui  all'Art.  59 della legge
regionale  n. 6/2006, individua le modalita' per sostenere i genitori
o  il  genitore,  con  uno  o  piu'  figli minori, il cui reddito sia
ridotto  al  di sotto del limite stabilito ai sensi del medesimo Art.
59  in  conseguenza  del  verificarsi  di  una  o piu' delle seguenti
situazioni:
      a) perdita  del  lavoro  ovvero  modificazione della situazione
lavorativa  di  uno  dei genitori entro i primi otto anni di vita del
bambino;
      b) decesso  di  familiare  percettore  di  reddito o uscita dal
nucleo familiare di soggetto titolare di reddito;
      c) inabilita'  temporanea  al  lavoro  di  lavoratore autonomo,
unico  titolare  di  reddito  nell'ambito  del  nucleo familiare, per
periodi  esorbitanti  la  copertura assicurativa ovvero in assenza di
garanzie assicurative anche individuali.
    2.  Le  previsioni di cui al presente articolo si applicano anche
in caso di adozione di minori o affidamento preadottivo.
    3.   Qualora   la  situazione  di  cui  al  comma 1,  lettera a),
intervenga  nei dodici mesi successivi all'adozione o all'affidamento
preadottivo,  si  considerano  anche  i  casi in cui i minori abbiano
un'eta' compresa tra gli otto e i dodici anni.