Art. 6.
Piano   pluriennale   provinciale   per   la  ricerca  scientifica  e
                            l'innovazione
    1.   La   Giunta   provinciale   delibera  il  piano  pluriennale
provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione, che definisce
gli  indirizzi e le priorita' di promozione e che costituisce la base
del sistema di incentivazione.
    2.  La  Giunta  provinciale  delibera  annualmente  il  programma
provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione.
    3.  I programmi devono attenersi alle linee di azione prioritarie
del  piano  pluriennale  per  la ricerca scientifica e l'innovazione.
Essi  sono  strutturati in modo da consentire una valutazione secondo
le  linee  di  indirizzo  stabilite  dalla  Consulta  per  la ricerca
scientifica  e  l'innovazione.  I programmi indicano le priorita' e i
requisiti  per  gli  interventi  a favore delle attivita' di sviluppo
della  ricerca,  dell'innovazione  e  del  trasferimento  tecnologico
nonche'   gli   stanziamenti   messi   a  disposizione  dalla  Giunta
provinciale.