Art. 10.
          Aggiornamento professionale e formazione continua

    1. I professionisti di cui agli articoli precedenti sono tenuti a
frequentare  periodicamente  corsi di aggiornamento e perfezionamento
inerenti l'attivita' professionale turistica esercitata.
    2.   La  Regione,  sentite  le  province,  con  apposito  decreto
dell'assessore regionale competente in materia di turismo, disciplina
le modalita' di certificazione dell'attivita' di formazione di cui al
comma 1.
    3.  In  caso di inadempienza degli obblighi previsti dal comma 1,
la  Regione  puo' disporre la sospensione dall'iscrizione al registro
da  uno a sei mesi; in caso di reiterata sospensione puo' disporre la
cancellazione dal registro professionale.