Art. 11. Esercizio abusivo di professioni turistiche di accompagnamento. Sanzioni 1. L'esercizio delle professioni turistiche, di cui agli articoli 2 e 3, in mancanza dell'iscrizione nell'apposito registro professionale di cui agli' articoli precedenti e' da ritenersi abusivo e quindi vietato. 2. L'esercizio abusivo e' punito con sanzioni pecuniarie dell'importo da euro 520 a euro 3.200. 3. Le sanzioni amministrative sono irrogate dai comuni e comunicate alle segreterie dei registri. L'entita' delle sanzioni amministrative deve essere rapportata alla gravita' delle violazioni e alla reiterazione delle stesse. 4. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono introitati dal comune.