Art. 12. V i g i l a n z a 1. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di vigilanza attribuite ai comuni ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'Art. 31 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), l'Assessore regionale competente per materia emana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, linee di indirizzo delle attivita' di vigilanza omogenee a livello regionale.