Art. 9. Prove d'esame e valutazione di idoneita' I. E' affidato alla Regione l'espletamento delle prove d'esame di cui agli articoli 3 e 5, nonche' di quelle previste nel regime transitorio di' cui al comma 3 dell'Art. 8. 2. Con decreto dell'Assessore regionale competente per materia, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate per ciascuna professione turistica le modalita' attuative dell'esame.