Art. 18.

                       Modalita' organizzative



   1.  Dopo il comma 5 dell'art. 14 della legge provinciale 30 aprile
1991, n. 13, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma:
   «6.  I  servizi  di  gestione  pubblica e privata sono autorizzati
dalla  Provincia  e,  qualora  finanziati  anche  in  parte con mezzi
pubblici, accreditati. La Giunta provinciale determina i criteri e le
modalita'  delle  procedure di autorizzazione e di accreditamento, al
fine  di promuovere la qualita' sociale e professionale dei servizi e
delle prestazioni.»