Art. 18. Modalita' organizzative 1. Dopo il comma 5 dell'art. 14 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: «6. I servizi di gestione pubblica e privata sono autorizzati dalla Provincia e, qualora finanziati anche in parte con mezzi pubblici, accreditati. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalita' delle procedure di autorizzazione e di accreditamento, al fine di promuovere la qualita' sociale e professionale dei servizi e delle prestazioni.»