Art. 6. Domanda per la concessione all'uso del marchio 1. I soggetti interessati presentano alla direzione regionale una apposita domanda per la concessione all'uso del marchio regionale, redatta secondo il modello di cui all'allegato B al presente regolamento. 2. Nella domanda, in particolare, sono indicati: a) il prodotto per il quale si richiede la concessione all'uso del marchio regionale e la sua composizione; b) la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante che: 1) la produzione e' effettuata nel territorio del Lazio; 2) il prodotto e' libero da OGM; 3) il prodotto e' assoggettato ad altri eventuali regimi di controllo. 3. Alla domanda e' allegata una relazione tecnica in cui sono riportati la localita' di produzione, il procedimento di produzione ed un apposito piano di controllo aziendale sugli OGM, relativo all'adozione delle misure necessarie a garantire l'assenza di OGM in tutte le fasi della produzione; detto piano, in particolare, assicura: a) l'identificazione e la rintracciabilita' delle materie prime e dei prodotti attraverso idonea documentazione, ivi compreso il registro dei fornitori; b) l'uso di sementi e materie prime non geneticamente modificate, ne' derivanti da OGM, con particolare riferimento alle specie e varieta' analoghe a quelle genericamente modificate autorizzate all'immissione in commercio nell'Unione europea; a tal fine fanno fede le specifiche analisi di laboratorio da effettuare presso i laboratori ufficiali e/o accreditati; c) la pulizia delle attrezzature e delle macchine utilizzate per la semina, la raccolta, il trasporto e la lavorazione; d) il trasporto e la conservazione in maniera segregata delle sementi, delle materie prime e dei prodotti; e) la segregazione, la identificazione delle partite e dei lotti nei centri di deposito e di stoccaggio; f) l'utilizzo, per l'alimentazione degli animali da cui derivino prodotti su cui apporre il marchio, di mangimi esenti da OGM ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) e non contenenti ormoni, farine animali o antibiotici.