Art. 6.
           Domanda per la concessione all'uso del marchio

1.  I  soggetti  interessati  presentano alla direzione regionale una
apposita  domanda  per  la concessione all'uso del marchio regionale,
redatta  secondo  il  modello  di  cui  all'allegato  B  al  presente
regolamento. 2. Nella domanda, in particolare, sono indicati:
a)  il  prodotto  per il quale si richiede la concessione all'uso del
marchio regionale e la sua composizione;
b)  la  dichiarazione,  resa  ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del
decreto  del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445
(testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa) attestante che:
1) la produzione e' effettuata nel territorio del Lazio;
2) il prodotto e' libero da OGM;
3)   il  prodotto  e'  assoggettato  ad  altri  eventuali  regimi  di
controllo.
3.  Alla  domanda  e'  allegata  una  relazione  tecnica  in cui sono
riportati  la  localita' di produzione, il procedimento di produzione
ed  un  apposito  piano  di  controllo  aziendale sugli OGM, relativo
all'adozione  delle misure necessarie a garantire l'assenza di OGM in
tutte   le  fasi  della  produzione;  detto  piano,  in  particolare,
assicura:
a) l'identificazione e la rintracciabilita' delle materie prime e dei
prodotti  attraverso  idonea documentazione, ivi compreso il registro
dei fornitori;
b) l'uso di sementi e materie prime non geneticamente modificate, ne'
derivanti  da OGM, con particolare riferimento alle specie e varieta'
analoghe a quelle genericamente modificate autorizzate all'immissione
in commercio nell'Unione europea; a tal fine fanno fede le specifiche
analisi  di  laboratorio  da effettuare presso i laboratori ufficiali
e/o accreditati;
c)  la  pulizia delle attrezzature e delle macchine utilizzate per la
semina, la raccolta, il trasporto e la lavorazione;
d)  il  trasporto  e  la  conservazione  in  maniera  segregata delle
sementi, delle materie prime e dei prodotti;
e)  la segregazione, la identificazione delle partite e dei lotti nei
centri di deposito e di stoccaggio;
f)  l'utilizzo,  per  l'alimentazione  degli  animali da cui derivino
prodotti su cui apporre il marchio, di mangimi esenti da OGM ai sensi
dell'art.  4,  comma  1,  lettera  e) e non contenenti ormoni, farine
animali o antibiotici.