Art. 12.
Promozione  della  costituzione  di  istituti  di  ricovero  e cura a
                        carattere scientifico

   1.   Fermo   restando  quanto  gia'  previsto  dalla  legislazione
regionale vigente, la Regione individua le ulteriori sedi e strutture
che,  quali  parti integranti del SSR, svolgono compiti assistenziali
di  alta specialita' unitamente a finalita' di ricerca, e ne promuove
il  riconoscimento  quali  Istituti  di  ricovero  e cura a carattere
scientifico  (di  seguito IRCCS) sulla base dei principi fondamentali
disposti dalla legislazione statale.
   2.  Ai  fini  di  quanto previsto dal comma 1, la giunta regionale
propone all'assemblea legislativa le sedi e le strutture per le quali
intende  promuovere  la costituzione in IRCCS, nel rispetto di quanto
previsto  dai  successivi  commi  3 e 4. A seguito del pronunciamento
dell'assemblea   legislativa,   le  strutture  interessate  inoltrano
domanda  di  riconoscimento  alla giunta regionale che, verificato il
possesso dei requisiti ed il rispetto delle altre condizioni previste
dalla  normativa  vigente,  ne cura l'invio al Ministero della salute
per la procedura di riconoscimento.
   3.  Le  strutture  individuate  ai  sensi  dei commi 1 e 2 possono
essere costituite nelle seguenti forme e modalita':
   a)  attraverso  la  costituzione, con apposita legge regionale, di
soggetti  aventi  personalita'  giuridica  di diritto pubblico, per i
quali  il presidente della giunta regionale provvede all'assegnazione
dei  beni e delle risorse necessarie allo svolgimento delle attivita'
istituzionali. Ai soggetti costituiti ai sensi della presente lettera
si  applica  quanto  previsto  dall'art.  10 della legge regionale 23
dicembre  2004,  n.  29  (norme  generali  sull'organizzazione  ed il
funzionamento   del   servizio   sanitario  regionale)  e  successive
modificazioni;
   b)  attraverso  la costituzione di apposite strutture interne alle
aziende  sanitarie,  per  le  quali  le aziende sanitarie interessate
individuino  specificamente  la  forma  organizzativa,  assicurandone
l'autonomia  scientifica,  organizzativa, contabile, provvedendo alla
destinazione dei beni, del personale e delle altre risorse necessarie
allo  svolgimento  delle attivita' istituzionali e disciplinandone le
modalita' di finanziamento e di vigilanza. Le strutture costituite ai
sensi della presente lettera si dotano di un consiglio di indirizzo e
verifica  e  di  un  direttore  scientifico,  secondo quanto disposto
dall'art.  10  della  legge  regionale  n.  29 del 2004, e successive
modificazioni. Gli atti aziendali delle Aziende sanitarie interessate
individuano  le sedi di svolgimento delle attivita' e disciplinano le
competenze   attribuite   agli   organi  dell'Azienda  in  ordine  al
funzionamento  delle  strutture costituite ai fini del riconoscimento
in   IRCCS,   prevedendo   altresi'   le   specifiche   funzioni   di
responsabilita'     sanitaria     ed     amministrativa     preposte,
rispettivamente,  all'esercizio delle funzioni igienico-organizzative
ed  al  coordinamento amministrativo delle, attivita' nelle strutture
medesime. Nelle Aziende sanitarie presso le quali insistono strutture
riconosciute  in  IRCCS  ai sensi della presente lettera, il collegio
sindacale  e'  composto  da  tre  membri,  di cui uno designato dalla
Regione,  con  funzioni di presidente, uno designato dalla competente
conferenza  territoriale  sociale  e  sanitaria  ed uno designato dal
Ministero della salute.
   4.  Limitatamente all'Istituto scientifico Romagnolo per lo studio
e  la cura dei Tumori (IRST) di Meldola (Forli-Cesena), la promozione
della  costituzione in IRCCS puo' avvenire attraverso una delle forme
giuridiche  di  diritto  privato  disciplinate dal codice civile, che
deve ottenere il riconoscimento della personalita' giuridica, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente. Nell'ambito del procedimento
di  cui  al  comma 2, la giunta regionale autorizza la partecipazione
delle  Aziende  sanitarie  ed il trasferimento dei beni necessari. La
giunta  regionale  individua  altresi'  gli  elementi  di  garanzia a
salvaguardia   del   ruolo   pubblico   detenuto  dall'istituto,  con
particolare  riguardo a quanto disposto dall'art. 9-bis, comma 2, del
decreto   legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  (riordino  della
disciplina  in  materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre  1992, n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni. Ai
fini  della  promozione  del  riconoscimento  in  IRCCS,  lo  statuto
dell'IRST   disciplina  l'assetto  dell'ente  in  analogia  a  quanto
previsto dall'art. 10, comma 2 della legge regionale n. 29 del 2004 e
successive  modificazioni,  prevedendo,  comunque, nella composizione
degli  organi,  la  nomina  di  rappresentanti  della  Regione  e del
Ministero della salute.
   5.  I  soggetti  di  cui  al  presente  articolo  svolgono la loro
attivita'  assistenziale  e  di ricerca nell'ambito degli indirizzi e
della  programmazione  regionale  e concorrono alla realizzazione dei
livelli  essenziali  ed  uniformi  di  assistenza,  secondo  il ruolo
attribuito dalla legislazione vigente agli IRCCS.