Art. 13. Ulteriori disposizioni in materia di IRCCS - Modifiche alla legge regionale n. 29 del 2004 1. All'art. 10 della legge regionale n. 29 del 2004, come modificato dalla legge regionale 3 marzo 2006, n. 2 (modifiche all'art. 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, sono soppresse le parole «individuano le idonee forme di controllo»; b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma: «3-bis. La giunta regionale disciplina, in analogia a quanto disposto per le Aziende sanitarie, le forme e le modalita' di vigilanza e controllo sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi sede nel territorio regionale.»; c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. La Regione nomina i componenti del collegio sindacale. Il collegio sindacale e' composto da cinque membri, di cui tre designati dalla Regione, uno dei quali con funzioni di presidente, uno designato dalla conferenza territoriale sociale e sanitaria ed uno dal Ministro della salute.»; d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. La commissione di cui al comma 2 dell'art. 15-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e' composta dal direttore sanitario, dal direttore scientifico e da un dirigente dei ruoli del personale del servizio sanitario regionale, preposto ad una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, individuato dal collegio di direzione. La commissione e' presieduta dal direttore sanitario o dal direttore scientifico a seconda che l'attribuzione dell'incarico di direzione abbia ad oggetto una struttura complessa prevalentemente orientata all'attivita' assistenziale od all'attivita' di ricerca, secondo quanto definito nell'atto aziendale.».