Art. 13.
Ulteriori  disposizioni  in  materia  di IRCCS - Modifiche alla legge
                      regionale n. 29 del 2004

   1.  All'art.  10  della  legge  regionale  n.  29  del  2004, come
modificato  dalla  legge  regionale  3  marzo  2006,  n. 2 (modifiche
all'art. 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, in materia
di  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico), sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  3,  sono soppresse le parole «individuano le idonee
forme di controllo»;
   b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma:
   «3-bis.  La  giunta  regionale  disciplina,  in  analogia a quanto
disposto  per  le  Aziende  sanitarie,  le  forme  e  le modalita' di
vigilanza  e  controllo sugli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico aventi sede nel territorio regionale.»;
   c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
   «6.  La  Regione  nomina  i  componenti del collegio sindacale. Il
collegio sindacale e' composto da cinque membri, di cui tre designati
dalla  Regione,  uno  dei  quali  con  funzioni  di  presidente,  uno
designato  dalla  conferenza  territoriale sociale e sanitaria ed uno
dal Ministro della salute.»;
   d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
   «7.  La commissione di cui al comma 2 dell'art. 15-ter del decreto
legislativo  n.  502  del 1992 e successive modifiche e' composta dal
direttore  sanitario, dal direttore scientifico e da un dirigente dei
ruoli del personale del servizio sanitario regionale, preposto ad una
struttura   complessa   della   disciplina   oggetto   dell'incarico,
individuato  dal  collegio di direzione. La commissione e' presieduta
dal  direttore  sanitario  o  dal direttore scientifico a seconda che
l'attribuzione  dell'incarico  di  direzione  abbia  ad  oggetto  una
struttura    complessa    prevalentemente   orientata   all'attivita'
assistenziale  od  all'attivita'  di ricerca, secondo quanto definito
nell'atto aziendale.».