Art. 14.
      Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario

   1.  Al  fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute e
di  consentire  la programmazione regionale degli interventi sanitari
volti  alla  tutela della collettivita' dai medesimi rischi, con atto
di natura regolamentare possono essere istituiti:
   a)   registri  di  patologia  riferiti  a  malattie  di  rilevante
interesse sanitario;
   b)  registri  di  pazienti  sottoposti  a procedure di particolare
complessita'.
   2.  Gli atti di istituzione dei registri di cui al comma i vengono
adottati  in  conformita'  al  parere  espresso  dal  garante  per la
protezione  dei  dati  personali,  ai  sensi  dell'art. 154, comma 1,
lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali).
   3.  I  registri  di  cui  al comma 1 sono istituiti in relazione a
programmi  attivati  nell'ambito  della  programmazione  sanitaria  e
sociale  e  raccolgono,  a fini di studio e di ricerca scientifica in
campo   medico,   biomedico  ed  epidemiologico,  dati  anagrafici  e
sanitari,   con   l'esclusione   dei  dati  riferiti  alle  abitudini
personali,  relativi  alle  persone affette dalle malattie o soggette
agli  eventi  sopra individuati, nel rispetto della normativa vigente
in materia di protezione dei dati personali.