Art. 14. Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario 1. Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute e di consentire la programmazione regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettivita' dai medesimi rischi, con atto di natura regolamentare possono essere istituiti: a) registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario; b) registri di pazienti sottoposti a procedure di particolare complessita'. 2. Gli atti di istituzione dei registri di cui al comma i vengono adottati in conformita' al parere espresso dal garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 3. I registri di cui al comma 1 sono istituiti in relazione a programmi attivati nell'ambito della programmazione sanitaria e sociale e raccolgono, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, dati anagrafici e sanitari, con l'esclusione dei dati riferiti alle abitudini personali, relativi alle persone affette dalle malattie o soggette agli eventi sopra individuati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.