Art. 15. Durata degli organi collegiali delle Aziende sanitarie 1. Le disposizioni relative alla durata degli organi collegiali delle aziende e degli enti facenti parte del SSR si intendono riferite all'organo collegiale nel suo complesso e non ai singoli componenti dell'organo medesimo. Qualora si renda necessaria la sostituzione di uno o piu' componenti dell'organo collegiale, le nomine vengono effettuate, nel rispetto del suddetto principio, per la durata residua dell'organo medesimo. Ogni contraria disposizione, contenuta nella normativa o in provvedimenti regionali vigenti, si intende di conseguenza abrogata.