Art. 15.
       Durata degli organi collegiali delle Aziende sanitarie

   1.  Le  disposizioni  relative alla durata degli organi collegiali
delle  aziende  e  degli  enti  facenti  parte  del  SSR si intendono
riferite  all'organo  collegiale  nel  suo complesso e non ai singoli
componenti  dell'organo  medesimo.  Qualora  si  renda  necessaria la
sostituzione  di  uno  o  piu'  componenti dell'organo collegiale, le
nomine  vengono  effettuate, nel rispetto del suddetto principio, per
la  durata residua dell'organo medesimo. Ogni contraria disposizione,
contenuta  nella  normativa  o in provvedimenti regionali vigenti, si
intende di conseguenza abrogata.