Art. 16. Norme in materia di contabilita' delle Aziende sanitarie - Modifiche alla legge regionale n. 50 del 1994 1. Il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 50 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: «5. La nota integrativa deve indicare, oltre ai contenuti previsti dalle disposizioni del Codice civile: a) la ripartizione dei valori economici distinti per l'area dei servizi sanitari, socio assistenziali e dell'integrazione socio-sanitaria; b) i dati analitici relativi al personale con le variazioni avvenute durante l'anno; c) i dati analitici riferiti a consulenze e a servizi affidati all'esterno dell'azienda; d) il rendiconto di liquidita'.». 2. L'art. 14 della legge regionale n. 50 del 1994 e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Relazione del direttore generale). -- 1. Il bilancio di esercizio e' corredato da una relazione del direttore generale sull'andamento della gestione, con particolare riferimento a: a) scostamento dei risultati rispetto al bilancio economico preventivo; b) andamento delle principali tipologie di proventi e ricavi e di oneri e costi; c) analisi dei costi, con riferimento all'articolazione aziendale in distretti e al presidio ospedaliero; d) gestione dei servizi socio-assistenziali e del fondo per la non autosufficienza; e) andamento della gestione e risultati delle societa' partecipate; f) stato di realizzazione del piano degli investimenti ed attivazione di nuove tecnologie.».