Art. 16.
Norme  in materia di contabilita' delle Aziende sanitarie - Modifiche
                 alla legge regionale n. 50 del 1994

   1.  Il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 50 del 1994 e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
   «5. La nota integrativa deve indicare, oltre ai contenuti previsti
dalle disposizioni del Codice civile:
   a)  la  ripartizione  dei valori economici distinti per l'area dei
servizi    sanitari,    socio   assistenziali   e   dell'integrazione
socio-sanitaria;
   b)  i  dati  analitici  relativi  al  personale  con le variazioni
avvenute durante l'anno;
   c)  i  dati  analitici  riferiti a consulenze e a servizi affidati
all'esterno dell'azienda;
   d) il rendiconto di liquidita'.».
   2.  L'art.  14  della legge regionale n. 50 del 1994 e' sostituito
dal seguente:
   «Art.  14 (Relazione del direttore generale). -- 1. Il bilancio di
esercizio  e'  corredato  da  una  relazione  del  direttore generale
sull'andamento della gestione, con particolare riferimento a:
   a)  scostamento  dei  risultati  rispetto  al  bilancio  economico
preventivo;
   b)  andamento delle principali tipologie di proventi e ricavi e di
oneri e costi;
   c)  analisi dei costi, con riferimento all'articolazione aziendale
in distretti e al presidio ospedaliero;
   d) gestione dei servizi socio-assistenziali e del fondo per la non
autosufficienza;
   e)   andamento   della   gestione   e   risultati  delle  societa'
partecipate;
   f)   stato  di  realizzazione  del  piano  degli  investimenti  ed
attivazione di nuove tecnologie.».