Art. 17.
Agenzia   sanitaria  e  sociale  regionale  -  Modifiche  alle  leggi
              regionali n. 19 del 1994 e n. 50 del 1994

   1.  A  decorrere  dall'entrata  in vigore della presente legge, la
struttura  regionale (agenzia sanitaria regionale) di cui all'art. 12
della  legge  regionale  19 maggio 1994, n. 19 (norme per il riordino
del  servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30
dicembre  1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993,  n.  517)  ed all'art. 39 della legge regionale n. 50 del 1994,
assume la denominazione di «Agenzia sanitaria e sociale regionale» ed
ogni disposizione di rinvio all'Agenzia sanitaria regionale contenuta
nella   normativa   regionale   vigente   deve   intendersi  riferita
all'Agenzia come ridenominata.
   2.  L'Agenzia sanitaria e sociale regionale opera quale agenzia di
supporto  tecnico  e  regolativo  a  sostegno  del  SSR e del sistema
integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale
n. 2 del 2003. Con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'art.
43  della  legge  regionale  24 marzo 2004, n. 6 (riforma del sistema
amministrativo   regionale  e  locale.  Unione  europea  e  relazioni
internazionali.   Innovazione   e   semplificazione.   Rapporti   con
l'universita),   la   giunta   regionale   provvede  alla  necessaria
ridefinizione  dei  compiti  e  delle  funzioni spettanti all'Agenzia
sanitaria e sociale regionale.
   3. A decorrere dall'approvazione del provvedimento di cui al comma
2,  sono  definitivamente abrogati l'art. 12 della legge regionale n.
19 del 1994 e l'art. 39 della legge regionale n. 50 del 1994, nonche'
ogni altra previsione incompatibile.