Art. 14.

                 Finalita' e ambito di applicazione



   1.   La  Regione  riconosce  e  promuove  l'associazionismo  nella
pluralita'   delle   sue  forme  quale  fondamentale  espressione  di
liberta',  di promozione umana, di autonome capacita' organizzative e
di  impegno  sociale e civile dei cittadini e delle famiglie, nonche'
di  convivenza  solidale, di mutualita' e di partecipazione alla vita
della  comunita'  locale  e regionale; ne riconosce altresi' il ruolo
nel rapporto tra istituzioni, famiglie e cittadini nelle politiche di
settore.
   2.  La  Regione  promuove  il  pluralismo del fenomeno associativo
senza  fini  di lucro e ne sostiene le attivita', che, rivolte sia ai
soci  che  alla collettivita', sono finalizzate alla realizzazione di
scopi  sociali,  culturali,  educativi,  ricreativi, nel rispetto dei
principi delle pari opportunita' tra uomini e donne.
   3.  La  Regione favorisce le iniziative promosse dagli enti locali
volte a qualificare e valorizzare le realta' associative operanti sul
territorio.
   4.  Le  disposizioni  del  presente  capo  si applicano anche alle
associazioni  di  promozione  sociale di cui all'art. 2 della legge 7
dicembre  2000,  n.  383 (disciplina delle associazioni di promozione
sociale).  Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i circoli
cooperativi,  le  cooperative  sociali  e i loro consorzi, nonche' le
associazioni di cui ai capi II e V del presente testo unico.
   5.  I  benefici  previsti  dalle  norme del presente capo non sono
cumulabili  con contributi e agevolazioni previsti dalle disposizione
del  presente  testo  unico e di altre leggi regionali riguardanti la
medesima attivita'.