Art. 14. Finalita' e ambito di applicazione 1. La Regione riconosce e promuove l'associazionismo nella pluralita' delle sue forme quale fondamentale espressione di liberta', di promozione umana, di autonome capacita' organizzative e di impegno sociale e civile dei cittadini e delle famiglie, nonche' di convivenza solidale, di mutualita' e di partecipazione alla vita della comunita' locale e regionale; ne riconosce altresi' il ruolo nel rapporto tra istituzioni, famiglie e cittadini nelle politiche di settore. 2. La Regione promuove il pluralismo del fenomeno associativo senza fini di lucro e ne sostiene le attivita', che, rivolte sia ai soci che alla collettivita', sono finalizzate alla realizzazione di scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi, nel rispetto dei principi delle pari opportunita' tra uomini e donne. 3. La Regione favorisce le iniziative promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare le realta' associative operanti sul territorio. 4. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (disciplina delle associazioni di promozione sociale). Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i circoli cooperativi, le cooperative sociali e i loro consorzi, nonche' le associazioni di cui ai capi II e V del presente testo unico. 5. I benefici previsti dalle norme del presente capo non sono cumulabili con contributi e agevolazioni previsti dalle disposizione del presente testo unico e di altre leggi regionali riguardanti la medesima attivita'.