Art. 15.

                    Requisiti delle associazioni



   1.  Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni e dei contributi
le  associazioni aventi gli scopi previsti dall'art. 14, a condizione
che:
    a) non abbiano fine di lucro;
    b) svolgano effettiva attivita' da almeno un anno;
    c) assicurino, attraverso le norme statutarie e i regolamenti, la
partecipazione  democratica  dei  soci  alla vita delle stesse e alla
formazione  dei  propri organi direttivi ed in particolare assicurino
la  tutela dei diritti inviolabili della persona, la disciplina della
organizzazione  interna,  l'elettivita'  di  almeno i due terzi delle
cariche  sociali,  l'approvazione  da  parte  dei  soci,  o  di  loro
delegati,  del  programma e del bilancio, la pubblicita' degli atti e
dei  registri, la garanzia del diritto di recesso, senza oneri per il
socio,  la  disciplina  della  procedura  di esclusione del socio che
preveda il contraddittorio di fronte a un organo interno di garanzia,
la    previsione    statutaria    che   in   caso   di   scioglimento
dell'associazione    il   patrimonio   sociale   non   possa   essere
ridistribuito tra i soci.