Art. 16. Registri provinciali e registro regionale delle associazioni 1. Presso ogni provincia e' istituito il registro provinciale delle associazioni operanti nel territorio provinciale. In tale registro e' istituita una apposita sezione nella quale sono iscritte le associazioni di promozione sociale, che siano in possesso dei requisiti soggettivi e statutari di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 383/2000, anche in deroga all'art. 15 del presente testo unico. 2. E' istituito presso la Regione il registro regionale delle associazioni, che prevede un'apposita sezione per le associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art. 7, comma 4; della legge n. 383/2000; nel registro possono iscriversi: a) le associazioni di carattere regionale; b) le associazioni di carattere nazionale che hanno una sede operativa nel territorio della Regione. Nella sezione del registro relativa alle associazioni di promozione sociale sono iscritte le associazioni in possesso dei requisiti soggettivi e statutari di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 383/2000, anche in deroga all'art. 15 del presente testo unico. 3. L'iscrizione nel registro regionale di cui al comma 2 delle associazioni a carattere nazionale avviene su domanda delle stesse e previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare l'iscrizione nel registro nazionale ai sensi dell'art. 7 della legge n. 383/2000. 4. I registri provinciali e regionale indicano l'ambito o gli ambiti in cui si esplica l'attivita' delle associazioni, anche in collegamento con le altre associazioni nazionali e internazionali