Art. 16.

    Registri provinciali e registro regionale delle associazioni



   1.  Presso  ogni  provincia  e'  istituito il registro provinciale
delle  associazioni  operanti  nel  territorio  provinciale.  In tale
registro  e' istituita una apposita sezione nella quale sono iscritte
le  associazioni  di  promozione  sociale,  che siano in possesso dei
requisiti  soggettivi  e  statutari  di cui agli articoli 2 e 3 della
legge  n.  383/2000,  anche  in deroga all'art. 15 del presente testo
unico.
   2.  E'  istituito  presso  la  Regione il registro regionale delle
associazioni,  che prevede un'apposita sezione per le associazioni di
promozione  sociale,  ai  sensi  dell'art. 7, comma 4; della legge n.
383/2000; nel registro possono iscriversi:
    a) le associazioni di carattere regionale;
    b)  le  associazioni  di  carattere  nazionale che hanno una sede
operativa  nel  territorio  della Regione. Nella sezione del registro
relativa  alle  associazioni  di  promozione sociale sono iscritte le
associazioni  in possesso dei requisiti soggettivi e statutari di cui
agli articoli 2 e 3 della legge n. 383/2000, anche in deroga all'art.
15 del presente testo unico.
   3.  L'iscrizione  nel  registro  regionale di cui al comma 2 delle
associazioni  a carattere nazionale avviene su domanda delle stesse e
previa   presentazione   di   documentazione   idonea   a  dimostrare
l'iscrizione  nel registro nazionale ai sensi dell'art. 7 della legge
n. 383/2000.
   4.  I  registri  provinciali  e  regionale indicano l'ambito o gli
ambiti  in  cui  si  esplica l'attivita' delle associazioni, anche in
collegamento con le altre associazioni nazionali e internazionali