Art. 17. Iscrizione nei registri provinciali e regionale 1. Nei registri provinciali si iscrivono le associazioni in possesso dei seguenti requisiti: a) che abbiano sede legale od operativa sul territorio provinciale; b) che operino da almeno un anno; c) che svolgano attivita' in attuazione delle finalita' dell'art. 14; d) che dispongano di uno statuto fondato su principi di trasparenza e democrazia, che le cariche negli organi direttivi siano prevalentemente elettive e che, a tal fine, l'eventuale numero dei membri cooptati o designati non sia superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tali organismi, che, nelle associazioni cui aderiscono uomini e donne, si riconosca il principio delle pari opportunita'. Le cooptazioni o le designazioni devono essere ratificate alla prima seduta utile dell'assemblea degli associati; e) che operino avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati e con cariche sociali prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto delle associazioni. Le associazioni possono, in caso di particolare necessita', assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. 2. I requisiti necessari per l'iscrizione nella sezione relativa alle associazioni di promozione sociale sono quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 383/2000, anche in deroga all'art. 15 del presente testo unico. 3. Le associazioni che si iscrivono nel registro regionale di cui all'art. 16, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono operare in almeno due province o in almeno tre Comunita' montane. 4. La domanda di iscrizione nei registri e' presentata: a) al Presidente della provincia per le associazioni che rispondono ai requisiti del comma 1; b) al Presidente della Regione per le associazioni che rispondono ai requisiti del comma 2. 5. La domanda, presentata dal legale rappresentante dell'associazione, deve essere corredata dalla documentazione seguente: a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto; b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali; c) la relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e di quella in programma nonche' la consistenza numerica dell'associazione; d) il resoconto economico dell'anno precedente con la rappresentazione dei beni patrimoniali. 6. La Regione e la provincia, ogni anno, pubblicano l'elenco aggiornato delle associazioni iscritte nei rispettivi registri. 7. La provincia invia copia del registro provinciale al Presidente della Regione. 8. Alle associazioni e' fatto obbligo di comunicare al Presidente della provincia o della Regione le variazioni dell'atto costitutivo, delle cariche sociali e delle sedi operative. 9. Ogni due anni, la Regione e la provincia sottopongono a revisione i rispettivi registri, verificando il permanere dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione delle associazioni. 10. Il venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione o la cessazione dell'attivita' associativa comporta la cancellazione dai registri da disporsi con provvedimento motivato.