Art. 17.

           Iscrizione nei registri provinciali e regionale



   1.  Nei  registri  provinciali  si  iscrivono  le  associazioni in
possesso dei seguenti requisiti:
    a)   che   abbiano   sede  legale  od  operativa  sul  territorio
provinciale;
    b) che operino da almeno un anno;
    c) che svolgano attivita' in attuazione delle finalita' dell'art.
14;
    d)   che  dispongano  di  uno  statuto  fondato  su  principi  di
trasparenza e democrazia, che le cariche negli organi direttivi siano
prevalentemente  elettive  e  che, a tal fine, l'eventuale numero dei
membri  cooptati  o  designati  non  sia  superiore  ad  un terzo dei
componenti complessivi di tali organismi, che, nelle associazioni cui
aderiscono  uomini  e  donne,  si  riconosca  il principio delle pari
opportunita'.   Le   cooptazioni  o  le  designazioni  devono  essere
ratificate alla prima seduta utile dell'assemblea degli associati;
    e)  che  operino  avvalendosi  di prestazioni volontarie da parte
degli  associati  e con cariche sociali prevalentemente gratuite, con
il  solo  rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento
delle funzioni istituzionali esercitate per conto delle associazioni.
Le  associazioni possono, in caso di particolare necessita', assumere
lavoratori  dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo,
anche ricorrendo a propri associati.
   2.  I  requisiti necessari per l'iscrizione nella sezione relativa
alle  associazioni  di  promozione  sociale  sono  quelli di cui agli
articoli  2  e 3 della legge n. 383/2000, anche in deroga all'art. 15
del presente testo unico.
   3.  Le associazioni che si iscrivono nel registro regionale di cui
all'art.  16, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono
operare in almeno due province o in almeno tre Comunita' montane.
   4. La domanda di iscrizione nei registri e' presentata:
    a)   al  Presidente  della  provincia  per  le  associazioni  che
rispondono ai requisiti del comma 1;
    b) al Presidente della Regione per le associazioni che rispondono
ai requisiti del comma 2.
   5.    La    domanda,    presentata   dal   legale   rappresentante
dell'associazione,   deve   essere   corredata  dalla  documentazione
seguente:
    a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
    b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali;
    c)  la  relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e di
quella    in    programma    nonche'    la    consistenza    numerica
dell'associazione;
    d)   il   resoconto   economico   dell'anno   precedente  con  la
rappresentazione dei beni patrimoniali.
   6.  La  Regione  e  la  provincia,  ogni anno, pubblicano l'elenco
aggiornato delle associazioni iscritte nei rispettivi registri.
   7. La provincia invia copia del registro provinciale al Presidente
della Regione.
   8.  Alle associazioni e' fatto obbligo di comunicare al Presidente
della  provincia o della Regione le variazioni dell'atto costitutivo,
delle cariche sociali e delle sedi operative.
   9.  Ogni  due  anni,  la  Regione  e  la  provincia sottopongono a
revisione   i  rispettivi  registri,  verificando  il  permanere  dei
requisiti per il mantenimento dell'iscrizione delle associazioni.
   10.  Il  venir  meno  dei requisiti previsti per l'iscrizione o la
cessazione  dell'attivita'  associativa comporta la cancellazione dai
registri da disporsi con provvedimento motivato.