Art. 18.

Procedure  e  modalita'  per  l'iscrizione nei registri provinciali e
                              regionale



   1.  La  Regione  e  la  provincia provvedono all'accettazione o al
diniego  delle  domande  di  iscrizione  entro  novanta  giorni dalla
presentazione delle stesse.
   2.  Qualora  nel  corso  del  procedimento  siano  richiesti  agli
interessati  chiarimenti, supplementi di documentazioni o elementi di
valutazione  integrativi,  i  termini sono sospesi per una sola volta
tra la data di richiesta e quella di avvenuto adempimento.
   3.  La  mancanza dei requisiti comporta il diniego dell'iscrizione
nei rispettivi registri da disporre con atto motivato.