Art. 18. Procedure e modalita' per l'iscrizione nei registri provinciali e regionale 1. La Regione e la provincia provvedono all'accettazione o al diniego delle domande di iscrizione entro novanta giorni dalla presentazione delle stesse. 2. Qualora nel corso del procedimento siano richiesti agli interessati chiarimenti, supplementi di documentazioni o elementi di valutazione integrativi, i termini sono sospesi per una sola volta tra la data di richiesta e quella di avvenuto adempimento. 3. La mancanza dei requisiti comporta il diniego dell'iscrizione nei rispettivi registri da disporre con atto motivato.