Art. 19. Interventi per la promozione dell'associazionismo 1. La Regione persegue le finalita' previste dal presente capo sia sostenendo le iniziative degli enti locali, sia direttamente attraverso: a) sostegno di specifici progetti di attivita' anche mettendo eventualmente a disposizione spazi ed attrezzature regionali per iniziative promosse dalle associazioni; b) la razionalizzazione e il coordinamento dei servizi esistenti, la fornitura di informazioni e di assistenza tecnica d'intesa con le altre istituzioni locali. 2. La Regione promuove altresi' la stipulazione di convenzioni tra le associazioni, singole o associate e gli enti pubblici per cooperare nei servizi di utilita' sociale e collettiva.