Art. 20. Disposizioni applicative e attivita' di vigilanza 1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva le disposizioni applicative che consentano alla Regione e alle province di procedere all'iscrizione nei registri di rispettiva competenza. 2. Con lo stesso atto vengono regolate le modalita' di attuazione della vigilanza sulle associazioni iscritte nei registri.