Art. 20.

          Disposizioni applicative e attivita' di vigilanza



   1.  Il  consiglio  regionale,  su proposta della giunta regionale,
approva  le  disposizioni  applicative  che consentano alla Regione e
alle  province di procedere all'iscrizione nei registri di rispettiva
competenza.
   2.  Con lo stesso atto vengono regolate le modalita' di attuazione
della vigilanza sulle associazioni iscritte nei registri.