Art. 21.

                Programma e interventi della Regione



   1.  La  Regione,  per  il  perseguimento delle finalita' di cui al
presente  capo, adotta, con provvedimento del consiglio regionale, un
programma   biennale  che  stabilisce  le  linee  fondamentali  degli
interventi  e  le risorse finanziarie per favorire l'associazionismo,
coordinando  tali  iniziative con le priorita' indicate nel programma
regionale di sviluppo.
   2.  Sono  ammessi  a  finanziamento  progetti di valenza regionale
rientranti  nel  programma  biennale,  presentati  dalle associazioni
iscritte nel registro regionale e in quelli provinciali da almeno sei
mesi.
   3.  Per  l'attuazione  dei progetti di cui al comma 2, su conforme
deliberazione   della   giunta   regionale,   il  direttore  generale
competente  e'  autorizzato  a  stipulare apposite convenzioni con le
associazioni.   I   progetti   possono   essere   attuati   anche  in
collaborazione con gli enti locali o altri enti pubblici; in tal caso
la  Regione  contribuisce  in  misura tale che il contributo pubblico
complessivo  non  superi  comunque  il  70%  del  valore del progetto
ammesso a finanziamento.
   4.  Possono  essere ammessi a finanziamento progetti di una o piu'
associazioni  anche  associate, sostenuti e presentati dalle province
di appartenenza.
   5.  I  progetti  delle  associazioni che sono attuati e finanziati
secondo  le  norme  delle leggi regionali di settore, non accedono al
finanziamento previsto dal programma biennale di cui al comma 1.