Art. 22. Conferenza regionale dell'associazionismo 1. La giunta regionale indice ogni due anni una conferenza dell'associazionismo rivolta alla partecipazione delle associazioni operanti nel territorio regionale iscritte nei registri provinciali e nel registro regionale. 2. La conferenza regionale si esprime, con valutazioni e proposte, in ordine alle politiche nazionali, regionali e locali in materia di associazionismo; essa si esprime altresi' sui rapporti tra le istituzioni pubbliche e le realta' associative. 3. La giunta regionale predispone periodicamente un rapporto sullo stato dell'associazionismo in Regione, da presentare alla conferenza regionale.