Art. 22.

              Conferenza regionale dell'associazionismo



   1.  La  giunta  regionale  indice  ogni  due  anni  una conferenza
dell'associazionismo  rivolta  alla partecipazione delle associazioni
operanti nel territorio regionale iscritte nei registri provinciali e
nel registro regionale.
   2. La conferenza regionale si esprime, con valutazioni e proposte,
in  ordine alle politiche nazionali, regionali e locali in materia di
associazionismo;  essa  si  esprime  altresi'  sui  rapporti  tra  le
istituzioni pubbliche e le realta' associative.
   3. La giunta regionale predispone periodicamente un rapporto sullo
stato  dell'associazionismo in Regione, da presentare alla conferenza
regionale.