Art. 23. Formazione degli operatori 1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'art. 14 coordina e sostiene la promozione di progetti di qualificazione e riqualificazione degli operatori che vengono impegnati nelle attivita' delle associazioni; agevola l'accesso dei membri delle associazioni ai corsi e alle iniziative di formazione promossi dalla Regione. 2. Le associazioni iscritte nei registri provinciali o nel registro regionale possono altresi' propone, nel rispetto dei requisiti e delle modalita' stabilite dalla legislazione vigente, la realizzazione di interventi formativi previsti nei programmi annuali delle attivita' di formazione professionale approvate dalle province.