Art. 23.

                     Formazione degli operatori



   1.  La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di
formazione  professionale, al fine di realizzare gli obiettivi di cui
all'art.  14  coordina  e  sostiene  la  promozione  di  progetti  di
qualificazione   e   riqualificazione  degli  operatori  che  vengono
impegnati  nelle  attivita' delle associazioni; agevola l'accesso dei
membri  delle  associazioni  ai corsi e alle iniziative di formazione
promossi dalla Regione.
   2.  Le  associazioni  iscritte  nei  registri  provinciali  o  nel
registro   regionale  possono  altresi'  propone,  nel  rispetto  dei
requisiti  e delle modalita' stabilite dalla legislazione vigente, la
realizzazione  di interventi formativi previsti nei programmi annuali
delle attivita' di formazione professionale approvate dalle province.