Art. 24. Modalita' di erogazione dei finanziamenti regionali 1. La Regione eroga finanziamenti alle associazioni iscritte nel registro regionale, per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 21, commi 2 e 3. La Regione eroga finanziamenti alle province per i progetti di cui all'art. 21, comma 4. 2. I progetti di rilevanza regionale, fatti salvi quelli di cui all'art. 21, comma 3, attuati in collaborazione con enti locali o altri enti pubblici e i progetti di cui all'art. 21, comma 4, presentati dalle province, possono essere finanziati fino al 50% dei costi previsti. 3. Le richieste di finanziamento devono essere corredate dall'iscrizione al registro, dalla relazione sull'attivita' da realizzare e dalla dichiarazione di eventuale partecipazione di altri soggetti. 4. Per i progetti che le associazioni intendono attuare negli ambiti previsti dalle leggi regionali di settore, di cui all'art. 21, comma 5, i contributi sono erogati secondo le modalita' previste dalle rispettive leggi. 5. Non sono comunque ammessi a finanziamenti i progetti che si configurano come attivita' commerciale.