Art. 24.

         Modalita' di erogazione dei finanziamenti regionali



   1.  La  Regione eroga finanziamenti alle associazioni iscritte nel
registro regionale, per la realizzazione dei progetti di cui all'art.
21,  commi  2 e 3. La Regione eroga finanziamenti alle province per i
progetti di cui all'art. 21, comma 4.
   2.  I  progetti  di rilevanza regionale, fatti salvi quelli di cui
all'art.  21,  comma  3,  attuati in collaborazione con enti locali o
altri  enti  pubblici  e  i  progetti  di  cui  all'art. 21, comma 4,
presentati  dalle province, possono essere finanziati fino al 50% dei
costi previsti.
   3.   Le   richieste   di  finanziamento  devono  essere  corredate
dall'iscrizione   al  registro,  dalla  relazione  sull'attivita'  da
realizzare e dalla dichiarazione di eventuale partecipazione di altri
soggetti.
   4.  Per  i  progetti  che  le associazioni intendono attuare negli
ambiti previsti dalle leggi regionali di settore, di cui all'art. 21,
comma  5,  i  contributi  sono  erogati secondo le modalita' previste
dalle rispettive leggi.
   5.  Non  sono  comunque  ammessi a finanziamenti i progetti che si
configurano come attivita' commerciale.