Art. 25.

                     Disposizioni di attuazione



   1. La giunta regionale adotta le deliberazioni necessarie per dare
attuazione  a quanto previsto agli articoli 17, 18, 19 e 21, commi 2,
3, 4 e 5.
   2.  Nell'ambito  dei provvedimenti attuativi della legge regionale
23  luglio  1996, n. 16, (ordinamento della struttura organizzativa e
della   dirigenza   della  giunta  regionale),  la  giunta  regionale
individua   il   settore  e  le  strutture  organizzative  competenti
all'applicazione della presente legge.
   3.  Il  presidente  della  giunta  regionale  puo'  delegare ad un
assessore la tenuta del registro di cui all'art. 16.