Art. 25. Disposizioni di attuazione 1. La giunta regionale adotta le deliberazioni necessarie per dare attuazione a quanto previsto agli articoli 17, 18, 19 e 21, commi 2, 3, 4 e 5. 2. Nell'ambito dei provvedimenti attuativi della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16, (ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale), la giunta regionale individua il settore e le strutture organizzative competenti all'applicazione della presente legge. 3. Il presidente della giunta regionale puo' delegare ad un assessore la tenuta del registro di cui all'art. 16.