Art. 8.
Paesaggio  protetto  e  relativa  disciplina  contenuta nel Piano del
                                Parco

   1. Nei territori qualificati paesaggio protetto ai sensi dell'art.
3, comma 1-bis, della legge regionale n. 12/1995:
   a)  operano i divieti di cui all'art. 42, lettere b), c), d) ed e)
della legge regionale n. 12/1995;
   b)  si applicano le misure di incentivazione previste dall'art. 26
della legge regionale n. 12/1995;
   c)  non  si applicano i limiti all'attivita' venatoria di cui agli
articoli 22, comma 6, e 32, commi 3 e 4, della legge n. 394/1991.
   2. Il Piano del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri, di cui
all'art.  6,  a  fronte della perimetrazione definitiva dei territori
qualificati  paesaggio  protetto  a norma dell'art. 1, comma 5, fermo
restando quanto stabilito al comma 1, individua:
   a)  la  normativa  di  tutela  e  di  valorizzazione del paesaggio
protetto,  che  puo'  riguardare  in  via  generale  tutto l'ambito o
limitarsi a particolari zone e settori di intervento;
   b)  in particolare, i casi di interventi da assoggettare o meno al
rilascio  del  nulla osta di cui all'art. 21 della legge regionale n.
12/1995,  e  le  ipotesi  in  cui  lo  stesso nulla osta possa essere
acquisito  a  seguito  della  presentazione  da  parte  di un tecnico
abilitato  di  apposita autocertificazione attestante il rispetto dei
parametri  quantitativi  e  qualitativi  previsti nel Piano del Parco
medesimo;
   c)   gli  obiettivi,  gli  strumenti  appropriati  ed  i  progetti
occorrenti  per  la  conservazione  e  la riqualificazione dei valori
ambientali,    socio-economici,   culturali   e   paesaggistici   del
territorio,   specificando   altresi'  le  modalita'  necessarie  per
minimizzare  l'impatto  ambientale di eventuali attivita' critiche se
connesse con i suddetti valori;
   d)  le  attivita'  e  gli  interventi  non  consentiti  in  quanto
incidenti negativamente sull'identita' del paesaggio e sulla qualita'
dell'ambiente.