Art. 8. Paesaggio protetto e relativa disciplina contenuta nel Piano del Parco 1. Nei territori qualificati paesaggio protetto ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, della legge regionale n. 12/1995: a) operano i divieti di cui all'art. 42, lettere b), c), d) ed e) della legge regionale n. 12/1995; b) si applicano le misure di incentivazione previste dall'art. 26 della legge regionale n. 12/1995; c) non si applicano i limiti all'attivita' venatoria di cui agli articoli 22, comma 6, e 32, commi 3 e 4, della legge n. 394/1991. 2. Il Piano del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri, di cui all'art. 6, a fronte della perimetrazione definitiva dei territori qualificati paesaggio protetto a norma dell'art. 1, comma 5, fermo restando quanto stabilito al comma 1, individua: a) la normativa di tutela e di valorizzazione del paesaggio protetto, che puo' riguardare in via generale tutto l'ambito o limitarsi a particolari zone e settori di intervento; b) in particolare, i casi di interventi da assoggettare o meno al rilascio del nulla osta di cui all'art. 21 della legge regionale n. 12/1995, e le ipotesi in cui lo stesso nulla osta possa essere acquisito a seguito della presentazione da parte di un tecnico abilitato di apposita autocertificazione attestante il rispetto dei parametri quantitativi e qualitativi previsti nel Piano del Parco medesimo; c) gli obiettivi, gli strumenti appropriati ed i progetti occorrenti per la conservazione e la riqualificazione dei valori ambientali, socio-economici, culturali e paesaggistici del territorio, specificando altresi' le modalita' necessarie per minimizzare l'impatto ambientale di eventuali attivita' critiche se connesse con i suddetti valori; d) le attivita' e gli interventi non consentiti in quanto incidenti negativamente sull'identita' del paesaggio e sulla qualita' dell'ambiente.