Art. 12.
Contributo di costruzione
1. Nei centri storici il contributo di costruzione relativo agli
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 24
della legge regionale n. 1/2004 non e' dovuto per gli interventi a
fini residenziali, di ristrutturazione edilizia, urbanistica e
cambiamento di destinazione d'uso.
2. Negli ambiti di rivitalizzazione prioritaria il contributo di
costruzione relativamente agli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria ed al costo di costruzione, di cui agli articoli 24 e 25
della legge regionale n. 1/2004, non e' dovuto per gli interventi a
fini residenziali, di ristrutturazione edilizia, urbanistica e
cambiamento di destinazione d'uso.