Art. 21.
Modifiche  all'art.  2, comma 1 della legge regionale 30 luglio 1996,
n.  21  «Nuove  modalita'  di  calcolo delle volumetrie edilizie, dei
rapporti  di  copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente
ai  casi  di  aumento  degli  spessori dei tamponamenti perimetrali e
orizzontali,   per   il   perseguimento   di   maggiori   livelli  di
         coibentazione termo acustica o di inerzia termica»

   1. All'art. 2, comma 1 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 21
le   parole:   «e  di  centimetri  quindici  per  quelli  orizzontali
intermedi»,   sono   sostituite  con  le  parole:  «e  di  centimetri
venticinque per quelli orizzontali intermedi».