Art. 21. Modifiche all'art. 2, comma 1 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 «Nuove modalita' di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica» 1. All'art. 2, comma 1 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 le parole: «e di centimetri quindici per quelli orizzontali intermedi», sono sostituite con le parole: «e di centimetri venticinque per quelli orizzontali intermedi».