Art. 12. Realizzazione delle piste 1. La realizzazione di nuove piste o di significative modifiche al tracciato di piste esistenti e' assoggettata al rilascio di permesso di costruire gratuito. 2. Hanno titolo a richiedere il permesso di costruire: a) il concessionario, ai sensi della legge regionale n. 74/1989, per la costruzione e la gestione dell'impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista, nonche' le persone fisiche o giuridiche da esso delegate; b) i comuni, le associazioni di comuni e le comunita' montane; c) la Regione Piemonte; d) la Fondazione 20 marzo 2006; e) i soggetti che, mediante convenzione, abbiano assunto l'obbligo di realizzare la pista quale opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti; f) il soggetto che si obbliga ad assicurare la preparazione, la manutenzione e la battitura della pista di fondo; g) ogni altro soggetto pubblico o imprenditore privato.