Art. 12.

                      Realizzazione delle piste

   1. La realizzazione di nuove piste o di significative modifiche al
tracciato  di piste esistenti e' assoggettata al rilascio di permesso
di costruire gratuito.
   2. Hanno titolo a richiedere il permesso di costruire:
    a)  il concessionario, ai sensi della legge regionale n. 74/1989,
per   la   costruzione   e  la  gestione  dell'impianto  di  risalita
funzionalmente  collegato  alla  pista,  nonche' le persone fisiche o
giuridiche da esso delegate;
    b) i comuni, le associazioni di comuni e le comunita' montane;
    c) la Regione Piemonte;
    d) la Fondazione 20 marzo 2006;
    e)   i   soggetti  che,  mediante  convenzione,  abbiano  assunto
l'obbligo  di  realizzare la pista quale opera a scomputo degli oneri
di urbanizzazione dovuti;
    f)  il  soggetto che si obbliga ad assicurare la preparazione, la
manutenzione e la battitura della pista di fondo;
    g) ogni altro soggetto pubblico o imprenditore privato.