Art. 13. Permesso di realizzazione delle piste 1. I soggetti legittimati ai sensi dell'art. 12, comma 2 presentano al comune domanda per il rilascio del permesso di costruire, corredata dai titoli che dimostrino la disponibilita' dei terreni sui quali la pista deve essere realizzata, ovvero dall'indicazione delle servitu' di cui chiedono la costituzione coattiva, nonche' dal progetto e dai relativi elaborati. 2. Il rilascio del permesso di costruire e' reso sulla base della contestuale valutazione degli aspetti urbanistici, programmatori, trasportistici, idraulici, idrogeologici, forestali, ambientali, paesaggistici e valanghivi. Nella conduzione dell'istruttoria e' facolta' del comune avvalersi del supporto dei competenti uffici dell'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA). 3. Acquisito, ove necessario, il provvedimento di costituzione di servitu' di pista, il permesso di costruire e' rilasciato in conformita' alle normative vigenti.