Art. 14.

   Procedimento per 1'imposizione della servitu' di area sciabile

   1.  L'individuazione  delle  aree sciabili, comprese le piste ed i
relativi  impianti di innevamento e di risalita, con i loro accessori
e   pertinenze,   equivale  a  dichiarazione  di  pubblica  utilita',
indifferibilita'  e  urgenza della medesima opera, ai sensi dell'art.
34,  comma  6,  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico  delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e costituisce
titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitu' connesse
alla  costruzione  e  gestione  di  tali  impianti,  fatto  salvo  il
pagamento  della  relativa  indennita'.  La dichiarazione di pubblica
utilita'   consente   altresi'   l'applicazione  delle  procedure  di
esproprio  secondo  le modalita' stabilite dal decreto del Presidente
della   Repubblica   8   giugno  2001,  n.  327  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per  pubblica  utilita'):  i  gestori  delle aree sciabili, nonche' i
soggetti   di  cui  all'art.  3,  comma  2,  sono  pertanto  titolati
all'espletamento  di  tutte le iniziative ed attivita' necessarie per
portare a compimento tali procedure.
   2. L'istanza di costituzione coattiva di servitu' di area sciabile
e' presentata all'amministrazione pubblica competente.
   3. Ove non altrimenti costituita, la servitu' di pista puo' essere
imposta  coattivamente  anche  sulle  piste  esistenti  alla  data di
entrata in vigore della presente legge.
   4.  La  Regione puo' intervenire sulla base di criteri e modalita'
definiti  con  apposita deliberazione per la copertura degli oneri di
servitu'  alle amministrazioni comunali sulle quali grava la relativa
indennita'.
   5  .  Entro  il  31 marzo di ogni anno le amministrazioni comunali
comunicano  alla  Regione  gli  esiti  delle  istanze ricevute per le
costituzioni  coattive di servitu' e formulano eventuali richieste di
contribuzione di cui al comma 4.