Art. 14. Procedimento per 1'imposizione della servitu' di area sciabile 1. L'individuazione delle aree sciabili, comprese le piste ed i relativi impianti di innevamento e di risalita, con i loro accessori e pertinenze, equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza della medesima opera, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e costituisce titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitu' connesse alla costruzione e gestione di tali impianti, fatto salvo il pagamento della relativa indennita'. La dichiarazione di pubblica utilita' consente altresi' l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'): i gestori delle aree sciabili, nonche' i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, sono pertanto titolati all'espletamento di tutte le iniziative ed attivita' necessarie per portare a compimento tali procedure. 2. L'istanza di costituzione coattiva di servitu' di area sciabile e' presentata all'amministrazione pubblica competente. 3. Ove non altrimenti costituita, la servitu' di pista puo' essere imposta coattivamente anche sulle piste esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. La Regione puo' intervenire sulla base di criteri e modalita' definiti con apposita deliberazione per la copertura degli oneri di servitu' alle amministrazioni comunali sulle quali grava la relativa indennita'. 5 . Entro il 31 marzo di ogni anno le amministrazioni comunali comunicano alla Regione gli esiti delle istanze ricevute per le costituzioni coattive di servitu' e formulano eventuali richieste di contribuzione di cui al comma 4.