Art. 15.

          Facolta' inerenti alla servitu' di area sciabile

   1.  La  servitu'  coattiva di aree sciabili conferisce le seguenti
facolta':
    a) eseguire e mantenere opere di sbancamento, di livellamento, di
riporto o, comunque, di modifica del profilo del terreno nonche' ogni
necessaria opera di sostegno e di drenaggio;
    b)  eseguire interventi di disboscamento, di taglio degli alberi,
dei rami e del manto erboso ed interventi di reinerbimento;
    c)  eseguire e mantenere ogni necessaria opera a protezione della
pista anche in relazione al rischio di distacco di valanghe;
    d)  eseguire  e mantenere le canalizzazioni per la raccolta delle
acque superficiali;
    e)  apporre  cartelli  indicatori  e  ogni altro apprestamento di
sicurezza;
    f) eseguire interventi di manutenzione e sistemazione della pista
sia nel periodo invernale sia in quello estivo;
    g)  realizzare,  mantenere  in  efficienza e custodire impianti e
sistemi  per la produzione di neve programmata, ivi comprese opere di
captazione,  condutture  interrate di aria, di energia elettrica e di
acqua  comprensive  di pozzetti e mantenere in efficienza e custodire
bacini di accumulo e stazioni di pompaggio;
    h)  realizzare  e  custodire  impianti  di risalita, pertinenze e
accessori, linee aeree e interrate connesse e funzionali all'utilizzo
dell'area;
    i)   posare   nel   sottosuolo   e  mantenere  tubi  e  cavi  per
l'allacciamento  degli impianti di innevamento di cui alla lettera g)
e delle loro pertinenze alle rete elettrica e idrica;
    j)  eseguire  ogni  attivita'  comunque  connessa alla produzione
della  neve programmata, alla sua movimentazione ed alla preparazione
e battitura della pista;
    k) assicurare agli utenti l'accesso e l'utilizzo della pista;
    l) inibire a chiunque l'accesso alla pista ove sussistano ragioni
di  sicurezza  e,  comunque,  nelle  ore  di non apertura al pubblico
durante  la  stagione  invernale  ed in occasione delle operazioni di
battitura e di manutenzione anche estiva;
    m) eseguire ogni altro intervento strettamente funzionale al buon
utilizzo della pista;
    n) accedere, durante ogni periodo dell'anno, a piedi, con veicoli
e mezzi meccanici per eseguire le opere e gli interventi previsti dal
presente art. ;
    o)   eseguire   e   mantenere   ogni   necessaria  opera  per  la
realizzazione  e  la manutenzione di sentieri pedonali e di tracciati
adibiti al transito estivo delle mountainbike;
    p)  assicurare  agli utenti l'accesso e l'utilizzo dei sentieri e
dei tracciati di cui alla lettera o).
   2.  Gli  interventi di cui al comma 1 sono effettuati nel rispetto
delle normative vigenti in materia.
   3.  Il  proprietario  od  il  titolare  di altro diritto reale sui
terreni  gravati  dalla  servitu'  non puo', in ogni caso, realizzare
opere  di alcun genere su tali terreni ne' pregiudicare in alcun modo
l'esercizio della servitu' o renderlo piu' oneroso.
   4.  La  servitu' coattiva di area sciabile e' inamovibile fintanto
che le piste siano mantenute in esercizio.