Art. 15. Facolta' inerenti alla servitu' di area sciabile 1. La servitu' coattiva di aree sciabili conferisce le seguenti facolta': a) eseguire e mantenere opere di sbancamento, di livellamento, di riporto o, comunque, di modifica del profilo del terreno nonche' ogni necessaria opera di sostegno e di drenaggio; b) eseguire interventi di disboscamento, di taglio degli alberi, dei rami e del manto erboso ed interventi di reinerbimento; c) eseguire e mantenere ogni necessaria opera a protezione della pista anche in relazione al rischio di distacco di valanghe; d) eseguire e mantenere le canalizzazioni per la raccolta delle acque superficiali; e) apporre cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza; f) eseguire interventi di manutenzione e sistemazione della pista sia nel periodo invernale sia in quello estivo; g) realizzare, mantenere in efficienza e custodire impianti e sistemi per la produzione di neve programmata, ivi comprese opere di captazione, condutture interrate di aria, di energia elettrica e di acqua comprensive di pozzetti e mantenere in efficienza e custodire bacini di accumulo e stazioni di pompaggio; h) realizzare e custodire impianti di risalita, pertinenze e accessori, linee aeree e interrate connesse e funzionali all'utilizzo dell'area; i) posare nel sottosuolo e mantenere tubi e cavi per l'allacciamento degli impianti di innevamento di cui alla lettera g) e delle loro pertinenze alle rete elettrica e idrica; j) eseguire ogni attivita' comunque connessa alla produzione della neve programmata, alla sua movimentazione ed alla preparazione e battitura della pista; k) assicurare agli utenti l'accesso e l'utilizzo della pista; l) inibire a chiunque l'accesso alla pista ove sussistano ragioni di sicurezza e, comunque, nelle ore di non apertura al pubblico durante la stagione invernale ed in occasione delle operazioni di battitura e di manutenzione anche estiva; m) eseguire ogni altro intervento strettamente funzionale al buon utilizzo della pista; n) accedere, durante ogni periodo dell'anno, a piedi, con veicoli e mezzi meccanici per eseguire le opere e gli interventi previsti dal presente art. ; o) eseguire e mantenere ogni necessaria opera per la realizzazione e la manutenzione di sentieri pedonali e di tracciati adibiti al transito estivo delle mountainbike; p) assicurare agli utenti l'accesso e l'utilizzo dei sentieri e dei tracciati di cui alla lettera o). 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati nel rispetto delle normative vigenti in materia. 3. Il proprietario od il titolare di altro diritto reale sui terreni gravati dalla servitu' non puo', in ogni caso, realizzare opere di alcun genere su tali terreni ne' pregiudicare in alcun modo l'esercizio della servitu' o renderlo piu' oneroso. 4. La servitu' coattiva di area sciabile e' inamovibile fintanto che le piste siano mantenute in esercizio.