Art. 9 
                               Divieto 
                (art. 12, legge regionale n. 12/2006) 
    1. E' vietato a chiunque non appartenga alle strutture di polizia
municipale e di polizia provinciale della Regione  di  utilizzare  un
allestimento dei veicoli  riconducibile  a  quelli  disciplinati  dal
presente regolamento